Titolo VII
Art. 33
Tentativo di conciliazione
In vigore dal 31 ago 1999
1. Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà, nel caso in cui il cliente abbia mosso contestazioni all'iscritto in merito all'entità della parcella, di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-33