Titolo VII
Art. 37
Elezioni per la prima costituzione dei consigli degli ordini regionali
In vigore dal 31 ago 1999
Elezioni per la prima costituzione
dei consigli degli ordini regionali
1. In occasione delle elezioni previste dall'articolo 52, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le funzioni di presidente e di segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista iscritto all'albo, da questi designato.
2. Anche in tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e del presente regolamento relative alle elezioni dei consigli degli ordini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283#art-37