Capo IV
Art. 28
Consegnatario e cassiere
In vigore dal 21 nov 2013
1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.
2. È consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonché al funzionario delegato.
3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-28