Capo IV

Art. 29

Compiti del consegnatario

In vigore dal 6 gen 1999
1. Il consegnatario ha in consegna i beni mobili e immobili in uso o di proprietà della commissione e cura, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la manutenzione di essi e dei relativi impianti, assicurandone in ogni momento l'efficienza; cura altresì la conservazione e la distribuzione agli uffici dei mobili, arredi, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc. e risponde del materiale custodito nel magazzino e di ogni altro valore che gli venga affidato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-29

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