Capo IV

Art. 30

Inventari e registri di carico e scarico

In vigore dal 6 gen 1999
1. La consegna dei beni mobili è effettuata al consegnatario in base ad apposito processo verbale. 2. Il consegnatario tiene un inventario generale dei mobili di proprietà della commissione. 3. Un esemplare di detto inventario è tenuto presso il consegnatario ed altro presso il coordinatore generale. 4. Oltre l'inventario, il consegnatario tiene un libro di carico e scarico degli aumenti e delle diminuzioni dei mobili. Gli scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, uno dei quali rimane al consegnatario, un altro va trasmesso al coordinatore generale ed il terzo va allegato al titolo di spesa. 5. Alla fine di ogni esercizio finanziario il consegnatario trasmette al coordinatore generale un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in consegna. 6. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di minuto consumo, il consegnatario tiene un registro di carico e scarico; il carico è determinato con i documenti delle forniture e lo scarico con le dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i materiali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-30

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