Capo IV

Art. 35

Scritture di cassa

In vigore dal 6 gen 1999
1. Il cassiere deve compilare giornalmente la situazione di cassa su apposito modulo e trasmettere un esemplare al coordinatore generale. 2. Il cassiere deve altresì tenere un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa affidategli, nel quale sono annotate le relative operazioni, non appena compiute e senza alcuna soluzione in modo che risulti in ogni momento l'effettivo fondo di cassa esistente; detto registro è chiuso al termine di ogni giornata. 3. Tutti i registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate e devono essere munite, prima che ne sia fatto uso, del bollo tondo della commissione e del visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria. 4. Alla fine di ogni trimestre il cassiere deve inviare all'ufficio di ragioneria il rendiconto delle spese sostenute, con i relativi documenti giustificativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-35

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