Capo III

Art. 25

Stipulazione dei contratti

In vigore dal 21 nov 2013
1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario. 2. Il contratto è sottoscritto anche mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, entro trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 SETTEMBRE 2013, N. 127.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo