Capo II
Art. 22
Ritenute sui pagamenti
In vigore dal 6 gen 1999
1. L'ammontare delle ritenute sui pagamenti deve risultare dai mandati relativi, distintamente dalla somma da pagare ai creditori, ed essere introitato, previa emissione di reversale, negli appositi capitoli di entrata per il successivo versamento alle amministrazioni o enti ai quali compete.
2. Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali, lo scomputo si effettua in sede di liquidazione della spesa e si emettono mandati a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-22