Capo III

Art. 23

Contratti - Norme generali

In vigore dal 6 gen 1999
1. La commissione delibera in via generale i limiti e le condizioni all'attività contrattuale. 2. La scelta del privato contraente è effettuata mediante le procedure contrattuali che possono essere aperte (asta pubblica), ristrette (licitazione privata ed appalto concorso) e negoziate (trattativa privata). Il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 3. Il criterio di aggiudicazione delle gare è quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; quest'ultima tiene conto della valutazione complessiva del prezzo delle prestazioni, sulla base, in ordine decrescente di importanza, del prezzo, del termine di esecuzione, del rendimento, del carattere estetico, della qualità e del valore tecnico. 4. Per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore ai limiti previsti dalle norme comunitarie, trovano applicazione le norme medesime. 5. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. 6. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza da porre in evidenza nella relativa deliberazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo