Capo III

Art. 27

Cauzione e penalità

In vigore dal 6 gen 1999
1. Ai fini della corretta esecuzione dei contratti, le ditte devono presentare idonea cauzione. 2. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a L. 30.000.000, al netto dell'I.V.A. 3. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. 4. Nei contratti stipulati devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, salvo che il presidente non disponga altrimenti, previa deliberazione della commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-27

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