Capo III

Art. 26

Collaudi e verifiche

In vigore dal 6 gen 1999
1. Tutti i lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica, secondo le disposizioni stabilite dal contratto. 2. Il collaudo è eseguito dal personale della commissione munito della competenza tecnica specifica che l'affare richiede, oppure da estranei appositamente incaricati. 3. Nel caso di importi inferiori a 200.000 ECU, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato. 4. In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato il contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-26

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