Capo II

Art. 17

Fondo economale interno

In vigore dal 21 nov 2013
1. La commissione con propria deliberazione può istituire un fondo economale interno. L'incarico di cassiere è conferito a favore di un proprio dipendente. 2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio. 3. Qualora la somma anticipata venga ad esaurirsi, il cassiere presenta al coordinatore generale di cui all', comma 1, le note documentate delle spese sostenute, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. 4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro. 5. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e per le spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di tesoreria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-17

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