Capo II
Art. 14
E n t r a t e
In vigore dal 6 gen 1999
1. Le entrate sono costituite dal Fondo di cui all', comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, nonché da recuperi, rimborsi, proventi e da entrate eventuali; sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-14