Capo II

Art. 16

Spese fisse e continuative

In vigore dal 6 gen 1999
1. Nel caso di contratti di somministrazione o continuativi può essere disposto il pagamento di spese non predeterminate, a fronte delle fatture; il pagamento è riferito alla competenza dell'esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture. 2. Sono gestite secondo le disposizioni del presente articolo le spese relative ai contratti per la fornitura di beni e servizi a titolo continuativo, con esclusione delle spese relative alla locazione della sede e delle utenze, che rimangono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. La commissione individua le tipologie di spesa gestibili secondo le modalità del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-16

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