Capo II

Art. 13

Gestione dei fondi

In vigore dal 6 gen 1999
1. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede mediante apertura di un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato alla predetta commissione. 2. Sul conto corrente affluiscono le disponibilità provenienti dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le entrate di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-13

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