Art. 28 · Consegnatario e cassiere
Capo IV

Art. 28

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Consegnatario e cassiere

In vigore dal 21 nov 2013
1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere. 2. È consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonché al funzionario delegato. 3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442#art-28