Capo I
Art. 8
Ricevuta della scommessa
In vigore dal 16 giu 1998
1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'.
2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-8