Capo I
Art. 5
Programma ufficiale delle corse
In vigore dal 16 giu 1998
1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purchè corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-5