Capo I
Art. 9
R i m b o r s i
In vigore dal 16 giu 1998
1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:
a) quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
b) se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell', o nel caso previsto dall', comma 1;
c) negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui all', comma 5.
2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.
4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-9