Capo I
Art. 11
Soluzione delle controversie
In vigore dal 16 giu 1998
1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli , e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.
4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e modalità, un supplente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-11