Capo I
Art. 12
Attribuzione dei proventi
In vigore dal 1 gen 2006
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all', comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;
i) promozione dell'attività ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 425) che il comma 2, lettera d) di cui al presente articolo, "si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarita' dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo' esercitare la propria attivita' mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta delle scommesse".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-12