Capo I
Art. 7
Validità delle scommesse e dei risultati delle corse
In vigore dal 16 giu 1998
1. Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa nè alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.
2. Con il decreto di cui all', comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa.
3. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-7