Capo I
Art. 3
Decadenza e revoca delle concessioni
In vigore dal 16 giu 1998
1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all', comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all', comma 4, ed all', comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall', comma 5, nonché della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, nè direttamente nè per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-3