Capo I

Art. 13

Segnale televisivo per la trasmissione delle corse

In vigore dal 16 giu 1998
1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-13

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