Capo II
Art. 17
A l i q u o t e
In vigore dal 16 giu 1998
1. L'aliquota dell'imposta unica è stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota è elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.
2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-17