Capo II

Art. 22

Rapporti con altri tributi

In vigore dal 16 giu 1998
1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui all'. 2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell', primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-22

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