Capo II

Art. 19

Dichiarazione d'inizio di attività

In vigore dal 3 mag 2002
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66. 2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-19

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