Capo II

Art. 23

S a n z i o n i

In vigore dal 16 giu 1998
1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. 2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività prevista nell' è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila. 3. Per le violazioni alle norme del presente capo per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila. 4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente capo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall', comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-23

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