Capo III
Art. 25
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 16 giu 1998
1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all', comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Pinto, Ministro per le politiche
agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 15
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-25