Art. 25 · Disposizioni finali e transitorie
Capo III

Art. 25

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 16 giu 1998
1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all', comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-25