Art. 6
Consiglio di istituto
In vigore dal 10 giu 1998
1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all' del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall' del medesimo decreto legislativo.
2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.
4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-6