Art. 7

Collegio dei docenti

In vigore dal 10 giu 1998
1. Per l'esercizio delle competenze di cui all' del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. 2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche, ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazione, ecc., riferite alla singola scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione; in tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola. 3. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico - educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 4. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell', comma 2, lettera h), del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica, avendo cura di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.
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Collegio dei docenti (Art. 7 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.) — Testo vigente | Portale Normativo