Art. 3

Patrimonio

In vigore dal 10 giu 1998
1. Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431. 2. I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione. 3. Passano anche nella proprietà della nuova istituzione scolastica la titolarità di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalità ad essi connessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-3

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Patrimonio (Art. 3 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.) — Testo vigente | Portale Normativo