Art. 4

I n v e n t a r i

In vigore dal 10 giu 1998
1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell', passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco è utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante. 2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprietà degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovrà essere rimessa all'ente proprietario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-4

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I n v e n t a r i (Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.) — Testo vigente | Portale Normativo