Art. 4
I n v e n t a r i
In vigore dal 10 giu 1998
1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell', passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco è utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante.
2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprietà degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovrà essere rimessa all'ente proprietario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-4