Art. 2
Denominazione dell'Istituto
In vigore dal 10 giu 1998
1. Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identità e denominazione.
2. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell' viene così identificata: "Istituto statale di istruzione...( a)... =...( b)... =", precisando in ( a) i diversi ordini di istruzione e in ( b) la sede legale: comune, via o piazza, numero civico.
3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-2