Art. 1

Aggregazione di scuole

In vigore dal 10 giu 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle autonomie locali; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica, ed in particolare l' che ha reso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, dell' dei decretilegge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255; Visto l', comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l', comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Emana il seguente regolamento: . Aggregazione di scuole 1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi coordinate, aggregati in attuazione dell', comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituiscono un'unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad amministrazione statale. 2. La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell', comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo farne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-1

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