Art. 10
Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati
In vigore dal 10 giu 1998
1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario facciano carico a più soggetti, questi procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle spese prima dell'aggregazione; ai fini suddetti gli enti interessati potranno anche costituirsi in consorzio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-10