Art. 11

Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta

In vigore dal 10 giu 1998
Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta 1. Restano ferme le competenze delle province di Bolzano e di Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine all'attuazione, con propria normativa, del disposto dell', comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli istituti rientranti nella propria competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1998 SCALFARO Prodi: Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer: Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-11

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