Art. 11
Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta
In vigore dal 10 giu 1998
Province di Bolzano e Trento
regione Sicilia e Valle d'Aosta
1. Restano ferme le competenze delle province di Bolzano e di Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine all'attuazione, con propria normativa, del disposto dell', comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli istituti rientranti nella propria competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1998
SCALFARO
Prodi: Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer: Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 14
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-02;157#art-11