Capo IV

Art. 21

Diritti di segreteria

In vigore dal 6 gen 1998
1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quaota stabilita dall' del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'. 2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attività programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all', comma 1. 3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all' del presente regolamento. 4. Sugli atti di cui all', comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo