Capo III

Art. 19

Collocamento in disponibilità Criteri di utilizzazione

In vigore dal 29 lug 2004
Collocamento in disponibilità Criteri di utilizzazione 1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale è compreso l'ente ultima sede di servizio. 2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione. 3. Fermo restando quanto previsto dall', comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente è indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione. 4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, può disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilità anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilità. 5. Il consiglio nazionale di amministrazione può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza e collaborazione. 6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all', comma 80, della legge. 7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all', comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio. 8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente. 9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall', comma 14. 10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall', comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta. 11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186. 12. Durante il periodo in cui il segretario è collocato in aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso. 13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo. 14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo. 15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo