Capo V

Art. 22

Attività finanziaria e di programmazione

In vigore dal 6 gen 1998
1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale. 2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 3. È vietata qualsiasi attività finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-22

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