Capo V
Art. 25
Gestione delle spese
In vigore dal 6 gen 1998
1. La gestione delle spese è affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione.
2. Ciascuna spesa autorizzata non può in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.
3. Il pagamento è disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti già disposti sullo stesso capitolo, la disponibilità, il creditore con generalità, residenza e codice fiscale, la modalità di pagamento da lui prescelta e la data.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-25