Capo V
Art. 26
Servizio di cassa
In vigore dal 6 gen 1998
1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.
2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalità prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.
3. L'istituto cassiere tiene la contabilità degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.
4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicità fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalità informatiche per le comunicazioni.
5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-26