Capo V

Art. 28

Servizio di economato

In vigore dal 6 gen 1998
1. Per le spese, il cui limite massimo è stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario. 2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso è dato rendiconto. 3. L'economo cura la tenuta di una contabilità delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-28

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