Capo VI
Art. 33
Vigilanza
In vigore dal 6 gen 1998
1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:
a) riceve relazioni semestrali sull'attività dell'Agenzia;
b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari;
c) può richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonché notizie e documentazione sulle attività e i provvedimenti di competenza dell'Agenzia.
3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-33