Capo VI

Art. 35

Abrogazione di norme

In vigore dal 6 gen 1998
1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371; b) la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553; d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123; e) la legge 9 agosto 1954, n. 748; f) gli del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968; g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42; h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107; i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b); l) la legge 11 novembre 1975, n. 587; m) l'articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; n) gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-35

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