Capo I

Art. 8

Misure per la pari opportunità

In vigore dal 6 gen 1998
1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonché da due esperti designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne. 2. Al comitato spettano: a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione; b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi; c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni; d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia; e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico. 3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile. 4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all' della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all', comma 80, della legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-8

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