Capo I
Art. 3
Organi dell'Agenzia: composizione e durata
In vigore dal 6 gen 1998
1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il Presidente.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non più di due mandati.
4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell', comma 1, lettere i) ed l).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-3