Capo I
Art. 1
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
In vigore dal 6 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 1997 e del 3 novembre 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, nonché l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall', comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-1