Capo I
Art. 2
Sezioni regionali dell'Agenzia
In vigore dal 6 gen 1998
1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-2